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Le incerte frontiere del diritto d'asilo


I migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati sono, spesso, messi nel calderone indistinto degli “altri scomodi” che approdano sulle coste italiane, a volte, sfidando il giro degli scafisti assoldati dalla delinquenza transnazionale. Tutto ciò appare sfocato, confusamente sovrapposto e confinato in una parte invisibile della società.

Per annotare alcuni equivoci evidenti, che ruotano attorno al mondo dei richiedenti asilo e dei rifugiati, poniamo alcune domande a Valeria Carlini - responsabile dell’ufficio relazioni esterne e comunicazione del Consiglio Italiano per i Rifugiati (via del Velabro, 5/a, Roma) - a partire da un glossario (http://www.cir-onlus.org/glossario.htm) a cui accostarsi.  

Iniziamo a fare i primi passi nell’ampia circonferenza dei migranti…

«Apprezzo molto che si sottolinei che i migranti sono un insieme ampio e variegato. Solitamente si tende a vedere gli stranieri come un insieme unico e connotato, sempre più frequentemente, in maniera negativa. E invece tra i migranti ci sono tante persone che si muovono dai loro Paesi d’origine per differenti ragioni: i migranti economici (ovvero coloro i quali scelgono di spostarsi per trovare migliori opportunità di vita) e i rifugiati, per esempio, costituiscono due categorie ben distinte tra di loro». 

Chi è il rifugiato?

«Il rifugiato è una persona in pericolo, costretta a fuggire dal proprio Paese in quanto perseguitata per la sua razza, religione, nazionalità, per il gruppo sociale al quale appartiene, per le sue opinioni politiche. Il rifugiato non è un migrante, che sceglie di spostarsi per trovare migliori opportunità di vita, bensì una persona costretta ad abbandonare la sua casa ed il suo Paese in cerca di protezione. Quella protezione che lo Stato da cui proviene non è più in grado di offrirgli e che è uno dei diritti fondamentali della persona».

Per rintracciare la definizione di rifugiato si deve partire dal 1951?

«La definizione di rifugiato, che prima ho citato, è stata fissata dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Questa Convenzione (non disgiunta dal Protocollo del 1967)  è la pietra miliare per chi si occupa di diritto d’asilo e fornisce non solo la definizione di rifugiato, ma delinea anche i diritti e doveri riconosciuti a chi ottiene questo status. Dobbiamo però dire che con il passare del tempo questa definizione ha mostrato dei limiti, infatti la sua stretta applicazione non riesce a comprendere importanti categorie di persone che necessitano di protezione internazionale. Penso a quanti, ad esempio, scappano da condizioni di violenza generalizzata o di guerra. Per tale motivo negli ordinamenti internazionali e nazionali, sono state inserite forme “complementari” di protezione: mi riferisco, in primo luogo, alla protezione sussidiaria prevista dalla normativa europea e italiana che si applica a quanti se ritornassero nel loro Paese d’origine rischierebbero di subire un danno grave ovvero a quelle persone che, se rimpatriate, rischierebbero di essere condannate a morte, di essere torturate o di subire trattamenti inumani o degradanti o la cui vita o persona è minacciata a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale».

Chi è il richiedente asilo?

«Il richiedente asilo è una persona che ha presentato una domanda di protezione internazionale ed è in attesa di giudizio da parte dell’autorità competente ad esaminare questa istanza. In Italia sono attualmente istituite dieci Commissioni territoriali, di cui otto già funzionanti e due in procinto di essere avviate, che sono deputate al riconoscimento dello status di rifugiato. Queste Commissioni sono composte da un prefetto, che le presiede, da un rappresentante dell’Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees-UNHCR), da un rappresentante degli Enti locali e da un rappresentante della Questura territorialmente competente. I membri delle Commissioni territoriali devono decidere sull’attendibilità di una richiesta d’asilo e, una volta ascoltato il richiedente, possono dare tre possibili risposte: riconoscere alla persona lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria o, qualora si ritenga la richiesta d’asilo infondata, dare un diniego alla protezione internazionale».

Quanti sono i richiedenti asilo e i rifugiati nella “nostra” penisola?

«Questo è un punto centrale: i richiedenti asilo e i rifugiati in Italia sono un numero veramente esiguo rispetto agli altri Paesi dell'Unione Europea e sicuramente siamo distanti da qualsiasi fenomeno di “invasione” che viene raffigurato. Lo scorso anno sono state presentate circa domande d’asilo 14.000  (come risulta da dati della Commissione Nazionale per il Diritto d’asilo), mentre alla fine del 2006 l’UNHCR stimava a circa 26.000 la presenza di rifugiati in Italia. Dobbiamo anche sottolineare che rispetto alle domande d’asilo, presentate lo scorso anno, circa il 60% ha ottenuto il riconoscimento di una forma di protezione internazionale. Mentre circa 1/3 delle domande d’asilo rigettate è stato successivamente accolto in sede giudiziaria. Questo dimostra che in Italia non si può assolutamente parlare di un abuso diffuso della domanda d’asilo».

Qual è la portata che viene ad assumere, in questi ultimi giorni, l’incisivo slogan «Non toccate il diritto d’asilo»? E chi sono i sottoscrittori di questo appello al Governo?

«I promotori di questo appello sono le associazioni e gli enti di tutela riuniti a livello nazionale nel Tavolo Asilo (Amnesty International, Arci, ASGI, Caritas Italiana, CDS Focus, Centro Astalli, CFA Ex Canapificio, Comunità di Sant’Egidio, Consiglio Italiano per i Rifugiati, FCEI, MSF, Save the Children, Senza Confine). L’appello esprime la profonda preoccupazione di tutte le maggiori associazioni impegnate in Italia nella difesa del diritto d’asilo, rispetto alle proposte di modifica di alcune norme in materia di asilo presentate dal Governo.

Tre sono gli aspetti della riforma proposta che destano maggiore allarme.

1) L’eliminazione della seconda istanza di giudizio sulle richieste di protezione. Questo implica che un richiedente asilo la cui domanda sia stata respinta dalla Commissione territoriale venga rimandato nel Paese da cui è fuggito, anche prima che possa presentare ricorso contro tale decisione in tribunale. Questo vuol dire che una persona che denuncia di subire nel suo Paese una persecuzione o di essere esposta a gravi rischi per la sua libertà e sicurezza personale verrebbe rinviata nel suo Paese, dove rischia la morte, il carcere o di subire tortura o trattamenti inumani o degradanti. Come abbiamo prima ricordato ben un ricorrente su tre ottiene la protezione in sede giudiziaria.

2) Secondo le modifiche proposte, molti potenziali rifugiati si troveranno rinchiusi nei Cpt (denominati come Centri di identificazione e di espulsione in base al decreto-legge n. 92/2008, compreso nel cd. pacchetto sicurezza). Infatti qualora il richiedente asilo presenti la sua domanda di protezione dopo un atto di respingimento o di espulsione, avuto per qualsiasi motivo, dovrà essere trattenuto nei Cpt (Centri di permanenza temporanea ovvero Centri di permanenza temporanea e assistenza). Nei Cpt i richiedenti asilo sarebbero sottoposti allo stesso trattamento di tutti gli altri stranieri in attesa di espulsione, e quindi potrebbero essere trattenuti fino a 18 mesi. Nella realtà odierna un gran numero di cittadini stranieri che arrivano, per esempio a Lampedusa (dove è presente una struttura, attualmente di 804 posti, operativa come Cpt a partire dal 1998 e riqualificata nel 2006 come Centro di primo soccorso e accoglienza, come risulta dalla mappa aggiornata dei Centri dell’immigrazione curata dall’ufficio stampa e comunicazione del ministero dell’Interno, ndr), ottengono un respingimento ancora prima di aver avuto la possibilità di chiedere asilo. Vista l’impossibilità di arrivare regolarmente in Italia, la stragrande maggioranza dei richiedenti asilo arriva in modo forzatamente irregolare attraverso gli sbarchi sulle nostre coste.

3) Infine, si propone di limitare fortemente il diritto alla circolazione dei richiedenti asilo in determinate aree. Tale proposta, oltre a suscitare dubbi sulla conformità con le direttive UE, appare inutile, perché già la normativa vigente prevede un obbligo di residenza nei centri di accoglienza e potrebbe creare disservizi anche nell’organizzazione del sistema di accoglienza».

Qual è l’importanza dell’entrata in vigore (2 marzo 2008) in Italia della direttiva (2005/85/CE) recante le «norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato» (decreto legislativo n. 25/2008), sia pur nella perdurante assenza di una legge organica sul diritto all’asilo?

«Attraverso la trasposizione delle direttive comunitarie, non solo quella sulla procedura ma anche quella sulla definizione e qualifica di rifugiato, si è data una definizione più chiara e uniforme di rifugiato, si è introdotta la figura della protezione sussidiaria, si sono fissati i diritti di cui beneficiano rifugiati e protetti sussidiari, si è ritornati ad un’unica procedura d’asilo e si è, finalmente, riconosciuto il ricorso sospensivo contro una decisione negativa.

Tuttavia non si deve dimenticare che il contesto normativo italiano (http://www.cir-onlus.org/Archiviogiuridico.htm) è ancora caratterizzato da un’assoluta frammentazione. L’esigenza di disporre di un corpus normativo unico, nasce dalla necessità di risolvere nuclei problematici sinora non considerati. A sessant’anni dalla nascita della Costituzione italiana, risulta ancora inapplicato l’art. 10 che sancisce il diritto d’asilo. Inoltre, in tutto questo insieme di interventi normativi non vi è alcun riferimento al dettato costituzionale che per il legislatore risulta “inesistente”».

Puntare il dito sul problema della sicurezza può provocare una distorta percezione sociale della realtà attuale dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti in Italia?

«Indubbiamente. L’allarme sicurezza, che è stato veicolato e che sembra essere la prima preoccupazione degli italiani, fa guardare al fenomeno della migrazione e soprattutto dell’asilo in maniera distorta. Prima ho già ricordato le cifre dell’asilo: è evidente che non esiste invasione né abuso generalizzato di questo fondamentale diritto. Quando si parla di sicurezza e rifugiati la prima cosa, che a me viene in mente, è la garanzia della sicurezza personale che il nostro Stato deve assicurare a quanti chiedono protezione in Italia. Dobbiamo riuscire a guardare a questo fenomeno con occhi completamente diversi: i richiedenti asilo, i rifugiati non sono minacce alla nostra sicurezza, ma al contrario sono persone che sono state violate nei loro diritti fondamentali e vengono qui solo in cerca di protezione. Non certo per delinquere o approfittare del nostro Paese». 

Di che cosa parliamo quando parliamo di immigrazione clandestina?

«Paradossalmente non è facile rispondere a questa domanda. In Italia, infatti, a causa della difficoltà legate alla nostra struttura normativa è molto sottile il confine che separa gli immigrati regolari da quelli irregolari. La maggior parte dei “clandestini”, infatti, sono persone che - per le difficoltà burocratiche e amministrative legate al rinnovo del permesso di soggiorno - hanno perso nel corso degli anni la regolarità del soggiorno. Voglio ricordare che in Italia ci sono circa 700.000 persone che sono rimaste escluse dalla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro a causa dei numeri ristretti previsti dal decreto flussi dello scorso anno, ma che hanno tutti i requisiti di sussistenza (mi riferisco, in primo luogo, al lavoro) per ottenere un regolare permesso di soggiorno. E sono persone sulle quali si basano importanti settori della nostra economia e della nostra organizzazione familiare».

 

[Francesca Melania Monizzi]

[12.06.2008]

 




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