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La legge regionale sui funghi
Le norme approvate dal consiglio Regionale della Calabria, contenute L.R. 26 novembre 2001 n°30, disciplinano la raccolta e la commercializzazione dei funghi (L.R. 26 novembre 2001 n°30) e che si ricollegano alla legge regionale del 23 agosto1993 n°352, con il fine di diffondere la cultura dei funghi e la loro notevole importanza ambientale e naturalistica. La legge regionale non si limita alla sola tutela dei funghi, sono elencate delle specie protette di piante, fiori (Allegato A) e individua dei biotopi da proteggere, a noi vicino il Bosco del Gariglione (allegato B). Con il progredire dei secoli, infatti, i funghi hanno assunto sempre maggiore considerazione ed interesse, perché oltre ad essere dei gustosi prodotti, svolgono un ruolo importante all’interno dell’ecosistema bosco. Inoltre alcune specie vivendo in simbiosi con le piante superiori ne favoriscono il loro sviluppo vegetativo. Il processo della natura deve perciò essere rispettato e ha bisogno che i suoi cicli portino a termine il loro percorso. È importante che tutti, di conseguenza , siano a conoscenza che é vietato danneggiare e distruggere la flora fungina, indipendentemente dalle caratteristiche di commestibilità e velenosità ,e che nella raccolta dei funghi è fatto divieto di usare uncini, rastrelli o qualsiasi altro strumento che possa danneggiare l’ apparato radicale della vegetazione. È obbligatorio, inoltre, pulire i funghi sommariamente sul posto e di usare per il trasporto contenitori forati e rigidi, eliminando buste e contenitori di plastica per consentire la conservazione di tutte le caratteristiche morfologiche del fungo e evitarne il deperimento. La raccolta dei funghi è consentita entro un limite massimo di 3 Kg per persona (art. 4 L. 352/93), tuttavia la Regione Calabria può prevedere una deroga fino a 10Kg ai sensi dell’art.3 com. 1 L.352/93. Per coloro che effettuano la raccolta ai fini di integrare il reddito non vi sono vincoli quantitativi , ma devono essere in possesso di tessera professionale. Inoltre la raccolta dei funghi è subordinata al possesso della relativa tessera nominativa regionale prevista nelle seguenti tipologie : A) Tessera professionale, rilasciata a coloro che abbiano superato un apposito corso, ai fini di integrare il loro reddito; il costo della tessera è stato fissato in euro 25,82. B) Tessera amatoriale, liberamente acquistabile presso i Comuni e le Comunità Montane; il costo della tessera con validità annuale fissato in euro 10,33, ridotte del 50 % se rilasciata ai giovani di età inferiore ai 18 anni. C) Tessera per raccolta ai fini scientifici, rilasciata dalla Regione, a seguito di formale richiesta, a soggetti pubblici e privati, per motivi di studi, in occasione di mostre. Questa nostra ricchezza, essendo però esposta alla merce di chiunque “ecologicamente incolto”, determina la necessità di rispettare la legge sui funghi, che regolando le modalità e i limiti di raccolta, può garantire uno sfruttamento del fungo in modo moderato e razionale, un uso sostenibile. Occorre sensibilizzare gli enti, le autorità, i cittadini a fermare questo continuo scempio.
Elisa Spinelli
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19/04/2002
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